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Luci e ombre dei Dpcm del premier Conte durante il Coronavirus

Norme eccessive? Forse sì, ma di difficile contestazione in tribunale

by Pietro Ferrari
31 Maggio 2020
in Cronache
5
Un post tratto dal profilo Facebook del premier Giuseppe Conte: la diretta della conferenza stampa

Impazzava in rete una certa irresponsabile moda: tutti gli atti limitativi della libertà di circolazione sarebbero illegittimi e quindi, non detto ma implicitamente suggerito, liberi tutti. Non trasgredite le disposizioni perché avrete solo da rimetterci. Il TAR nel caso calabrese ribadisce che competente per l’emergenza è il governo e non la Regione.

I problemi concreti che potrebbero verificarsi con eventuali ricorsi ci sono e sono pesanti. È evidente che un atto amministrativo come un DPCM o una ordinanza regionale, non può di per sé limitare la libertà personale e di circolazione (artt. 13 e 16 Cost.) ma è altrettanto evidente come il concorso di norme penali contenute nei decreti legge (tra l’altro se verranno o meno tutti convertiti e con quali eventuali emendamenti facendo mutare lo scenario) e norme amministrative è non solo possibile, ma anche di complessa valutazione. I criteri della specialità, dell’assorbimento e della sussidiarietà andranno ad impegnare gli operatori giuridici nei singoli casi.

Va detto che le ordinanze di necessità possono, comunque, anche prescindere da una specifica normativa ove ricorrano i casi (a loro volta da valutarsi), ma se la normativa c’è, allora potrebbero esplicitare, specificare ed integrare il campo del divieto di legge probabilmente nella maggior parte dei casi in modo legittimo, a meno che non vadano (senza fondamento diverso) oltre la previsione normativa (ma anche qui la valutazione andrebbe rimessa al giudice). 

Pertanto non è affatto automatico che i DPCM di Conte o le ordinanze dei presidenti di Regione (conformi ai DPCM) siano ipso facto illegittimi, perché in buona sostanza fondati o su legge ordinaria precedente o sugli ultimi specifici atti aventi forza di legge come i decreti legge, ora già convertiti o in procinto di esserlo. Diverso sarebbe (e CERTAMENTE incostituzionale) se in assenza di una legge un atto amministrativo prevedesse una norma penale, o, in attuazione di essa disponesse pene detentive. Non è questo il caso.

Il principio costituzionale della riserva di legge in materia penale ha tendenzialmente natura assoluta, anche se non in misura radicale, in quanto una sufficiente determinazione del legislatore riguardo gli ambiti del precetto, permette a fonti inferiori di perfezionarli. 

In questa confusione si inserisce anche la fattispecie della norma penale in bianco ex articolo 650 codice penale che punisce la violazione di un ordine impartito dall’autorità. La legittimità di queste norme ci fa ben comprendere come non vi sia da parte dell’ordinamento un rigore eccessivo circa la assoluta riserva di legge in materia penale, come se la norma penale dovesse integralmente, esclusivamente e totalmente discendere dal solo contenuto linguistico della disposizione di legge primaria. 

Sicuramente ci sono state forzature governative, in quanto sarebbe stata opportuna la controfirma di Mattarella come visto di costituzionalità o l’utilizzo dei DPR, ma non sono affatto convinto che sia davvero così tutto illegittimo da invitare le persone addirittura a violare le norme con tranquillità e spavalderia. 

È ovvio che se dovessi difendere qualcuno tirerei fuori, nel caso opportuno, la speciale tenuità del fatto e magari la mancanza di dolo essendo il concorso di norme spesso illogico e confuso, in eventuali processi penali presentando l’errore scusabile sul fatto costituente reato. 

Se le procure procedessero dopo i verbali (anche se immagino una marea di archiviazioni o sanatorie) e se con decreti penali di condanna il GIP comminasse un’ammenda, nella possibilità di richiedere oblazione per estinguere il reato, il cittadino pagherebbe l’avvocato e una somma più o meno di €300 all’erario, ma se volesse chiedere il processo con tutte le incognite, anche se dovesse finire bene, Il cittadino sicuramente dovrà sborsare più soldi per pagare una prestazione legale processuale più articolata e lunga. 

Questo a maggior ragione nel caso di ricorsi sostanzialmente amministrativi in cui ovviamente poter far valere, forse solo in teoria, violazione di legge o eccessi di potere in cui raramente si ottiene la condanna alle spese. 

Insomma, vi costa.

È ovvio che mi riferivo ai casi meno gravi di violazione dei divieti di circolazione, perché è del tutto palese che nel caso di false dichiarazioni o di epidemia colposa o dolosa, avremmo di fronte reati gravi anche a prescindere da Conte, De Luca e il Covid 19.  Non fidatevi troppo di chi non ha nulla da perdere personalmente nel fornire pareri generici. Anche se qualche professorone dice il contrario sui giornali, ricordatevi che lo dice in linea teorica e del tutto aggratis cioè senza rischiare che un cittadino ingannato dal suo parere, possa chiedergli i danni dopo essere stato condannato per aver violato la legge, convinto della propria impunità.

@barbadilloit

Pietro Ferrari

Pietro Ferrari

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Tags: Barbadillodpcmgiuseppe contepietro ferrari

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Comments 5

  1. guidobono says:
    3 anni ago

    Forse la destra ha finalmente trovato il suo leader: Pappalardo!

  2. guidobono says:
    3 anni ago

    Bettino Ricasoli, successore di Cavour come Presidente del Consiglio del Regno D’Italia, aveva sostenuto, fin dal 1845, che “priva della religione, la società italiana non aveva basi”. Aveva ragione! Infatti, prima con la massoneria, poi con la secolarizzazione (adesso peggiorata dalle buffonate di don Lasagna ed accoliti…) la società italiana non ha mai trovato un ubi consistam politico e culturale, anzi il contrario.

  3. Stefano says:
    3 anni ago

    Felice per piacere lasciamo stare quel pagliaccio di Pappalardo, l’ennesimo “gatekeeper” alla Grillo utile ad incanalare il dissenso secondo le logiche di potere, buono per incantare il popolino in cerca di un “Masaniello”… la risposta non può essere un “anti-politica” che va avanti a beceri slogan di piazza senza alcuna direzione seria e programmatica, un altro “personaggio in cerca d’autore” e che fa comodo ai soliti noti , ci mancava pure questo adesso, e la gente che ancora ci casca con tutte le scarpe come con i 5stalle, che pena , solo un agitarsi scomposto del “demos” nel senso peggiore del termine …

  4. guidobono says:
    3 anni ago

    Lo so, Stefano, ma in Italia proprio non riusciamo ad essere seri… Ci mancava solo imitare i giles gialli di Francia facendoli diventare arancione! Come i partiti della flora: Margherita, Ulivo…

  5. Stefano says:
    3 anni ago

    Scusami Felice non avevo colto il sarcasmo…

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