La civiltà degli antichi romani elaborò il Diritto con un’articolazione fra Diritto pubblico (Ius gentium) e Diritto privato. Ebbe continue innovazioni partendo dalle leggi di Numa e dalle XII Tavole, con la sistematizzazione di Quinto Mucio Scevola, e il suo valore e importanza si sono estesi fino al Novecento. Tuttora si studia negli atenei e ha contribuito a dare forma a vari ordinamenti. L’espansione del diritto romano è stata approfondita da uno dei maggiori storici del diritto, Luigi Capogrossi Colognesi, professore emerito di Diritto romano alla Sapienza di Roma. Base dello Stato e della civiltà di Roma, il diritto romano per circa milleduecento anni è stato applicato come prassi giuridica corrente nell’Impero romano d’Occidente e, dopo la sua caduta, nell’Impero romano d’Oriente. In seguito ha continuato a svolgere la sua funzione non solo nelle istituzioni ma anche nella cultura, arricchendo le costruzioni giuridiche di altri Stati, culturamente lontani dalla civiltà romana. Un dato che mostra come un ordinamento giuridico nato su misura per uno Stato molto particolare come quello romano, ha un’importanza e una completezza tale da poter essere ispiratore di altre forme giuridiche. Come mai istituti così antichi possono fungere da base per ordinamenti moderni? Secondo Capogrossi Colognesi, sono tre le motivazioni in questo caso: l’accettazione, da parte del Diritto romano e della politica romana in genere, delle diversità senza accentrare il potere, rispettando le leggi e le consuetudini dei popoli che venivano inglobati nell’Impero dandosi così un “ordine differenziato”. Inoltre, il Diritto romano è formato non solo da istituti giuridici in senso stretto ma anche da istituti con accezioni politiche, per disporre di strumenti per regnare. Terza motivazione, il Diritto romano si coagulò con saperi in grado di creare continuamente nuovi istituti, utilizzando sempre forme tradizionali per ottenere innovazioni. Non solo: i romani avevano governi efficienti, capeggiati da gruppi dirigenti composti da uomini con esperienza di comando militare e civile. Con lo sviluppo della burocrazia si svilupparono, in parallelo, le scuole di diritto fino a Giustiniano. Una maggiore ripresa si ebbe nel Medioevo: in tutta la penisola fiorirono scuole di diritto ma nacquero anche il diritto statutario e quello consuetudinario ma tutti ebbero un ordine concettuale comune. In seguito, con l’affermazione degli Stati nazionali nacquero altre forme di produzione del diritto ma la presenza del diritto comune che derivava dal diritto romano non fu scalfita. Così via via fino alla Prima guerra mondiale, periodo in cui – secondo Capogrossi Colognesi – il diritto romano avrebbe terminato la sua funzione.
*Luigi Capogrossi Colognesi, Le vie del Diritto romano, il Mulino ed., pagg. 260, euro 16