Nelle democrazie pluraliste contemporanee la separazione dei poteri, uno dei cardini dello Stato di diritto, si declina, necessariamente, anche come garanzia delle opposizioni e del loro ruolo costituzionale. La tutela delle minoranze costituisce, del resto, essenziale presidio della dialettica parlamentare e, dunque, del principio democratico.
In questo quadro si innestano le previsioni di rango legislativo, parlamentare e convenzionale che garantiscono adeguati spazi di partecipazione ai gruppi parlamentari di opposizione e la guida di alcuni fondamentali organi di garanzia. Per la stessa ragione, anche le fonti consuetudinarie e convenzionali che orientano le nomine e le elezioni dei componenti della Corte costituzionale e del CSM, conducono ad assetti concreti che prevedono la presenza all’interno delle stesse istituzioni diorientamenti culturali, visioni o sensibilità differenti e, dunque, a una composizione realmente pluralista.
Si tratta di principi, di regole o, talvolta, di semplici “regolarità costituzionali” che affondano le radici nell’inderogabile dovere costituzionale di solidarietà politica (art. 2 Cost.), che impone a tutti i soggetti della Repubblica di sopire i conflitti e accantonare gli interessi di parte allorché siano indiscussione le “regole del gioco” e, dunque, i pilastri di quella reciproca fiducia su cui si regge ogniforma di convivenza organizzata. Non a caso, del resto, per Costituzione (art. 64, comma 1), i regolamenti parlamentari devono essere approvati con una maggioranza (assoluta) superiore a quella (semplice) per conferire o togliere la fiducia al Governo (articolo 94).
In questo quadro, il legislatore ha inteso assegnare una precisa valenza costituzionale anche al ruolodei rappresentanti dei Gruppi di opposizione in seno all’organo parlamentare a cui sono affidati idelicatissimi compiti di raccordo tra il Parlamento e il Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica, tanto nella sua componente politico-governativa (Presidente del Consiglio, eventuale Autorità delegata e Ministri componenti del CISR), quanto nella sua parte burocratico-amministrativa e operativa (DIS, AISE e AISI).
Come è noto, infatti, l’art. 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il CO.PA.SIR. è composto “da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall’inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato”.
Inoltre, in base al terzo comma della medesima disposizione “(…) Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti”.
In seguito alla formazione del Governo “Draghi” e alla aggregazione dell’amplissima maggioranzaparlamentare che sostiene lo stesso Esecutivo in entrambi i rami del Parlamento l’assetto garantistaprevisto in modo nitido dal legislatore risulta alterato. La legge, i regolamenti e la prassi parlamentarerichiedono che alla presidenza del CO.PA.SIR. sieda un rappresentante dell’opposizione, mentre dopo due mesi dall’insediamento del nuovo Esecutivo l’organo di controllo e garanzia dei Servizi diinformazione e sicurezza continua ad essere presieduto da un esponente della maggioranza parlamentare.
Anche i precedenti parlamentati confermano la regola. Invero, a seguito della formazione del Governo“Monti” – a cui soltanto il Gruppo della Lega Nord negò la fiducia – si sarebbe dovuto eleggere allaPresidenza dell’organo bicamerale di vigilanza un componente dell’unico partito di opposizione. Intal senso, il Presidente del CO.PA.SIR. on. Massimo D’Alema – avendo votato la fiducia al nuovo Governo, in conformità alla scelta del suo Gruppo parlamentare – rassegnò le proprie dimissioni dallacarica e ciò proprio per agevolare la sua sostituzione con un esponente dell’opposizione. Tuttavia, inquell’occasione non si procedette al doveroso avvicendamento con un esponente della Lega, in quantoper decisione unanime dei Gruppi parlamentari (e, dunque, anche del Carroccio) si ritenne di derogare alla regola confermando alla Presidenza l’on. D’Alema. Il caso appena ricordato (che riguardava, comunque, Gruppi parlamentari che si confrontavano con un governo “tecnico” e non “politico”)costituisce, pertanto, la tipica eccezione che conferma la regola. Si è trattato, in quel caso, di una specifica applicazione del principio consuetudinario del diritto parlamentare conosciuto come nemine contradicente. Infatti, in conformità alla richiamata regola consuetudinaria – fondata sul presupposto della c.d. disponibilità del diritto parlamentare – in assenza di obiezioni e, dunque, all’unanimità, èpossibile operare in deroga delle norme dei Regolamenti di Camera e Senato.
Del resto, proprio nella corrente legislatura il predecessore dell’attuale Presidente del Co.pa.sir., l’on.Guerini, non ha esitato a rassegnare le proprie dimissioni il 4 settembre 2019 quando il gruppoparlamentare d’appartenenza ha deciso di passare dall’opposizione alla maggioranza, votando lafiducia al governo Conte II.
In una forma di governo parlamentare come quella italiana la dialettica democratica non si svolgetanto tra Governo e Parlamento, quanto, piuttosto, tra l’Esecutivo, con la sua maggioranza, e l’opposizione parlamentare. Per questa ragione, le leggi, i regolamenti parlamentari, le convenzionie le prassi parlamentari prevedono spazi, ruoli e procedure finalizzate a garantire l’opposizione, sino a delinearne un vero e proprio statuto costituzionale. Uno statuto dell’opposizione che reclamarigorosa osservanza, tanto più in un contesto emergenziale come quello che l’intera Nazione e le sueistituzioni stanno affrontando da oltre un anno.
Nel quadro descritto, dunque, in assenza di un accordo unanime in senso contrario, la Presidenza delCO.PA.SIR. deve essere ricoperta da un componente dell’unico Gruppo parlamentare che non haespresso la fiducia al Governo in carica. Ciò tanto in ossequio ad una espressa previsione legislativa, quanto nel rispetto di un fondamentale principio dello Stato costituzionale pluralista, in cui il classico principio di separazione dei poteri assume anche la fisionomia dei pesi e dei contrappesi che valgono a garantire l’equilibrio delle istituzioni e la contendibilità del potere politico.
Alla luce delle considerazioni sopra espresse, auspichiamo che le S.S.L.L. – prendendo atto chel’appello per una soluzione politica non ha avuto, purtroppo, il seguito auspicato – intraprendano, inforza della autorità che gli deriva dal loro ruolo di primi Garanti dell’osservanza delle norme parlamentari all’interno delle Camere, tutte quelle iniziative necessarie, che, anche sulla scorta dianaloghi precedenti, possano ripristinare le condizioni di legalità costituzionale nel superioreinteresse del buon andamento dell’attività parlamentare.
Con osservanza.
Antonio Baldassarre, presidente emerito della Corte costituzionale
Giuseppe Bernardi, professore di Istituzioni di diritto privato, Università La Sapienza di Roma
Felice Blando, professore di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Palermo
Gianluca Brancadoro, professore di diritto commerciale, Università di Teramo
Alessandro Campi, politologo, ordinario di Scienze politiche, Università di Perugia
Agostino Carrino, ordinario di Diritto pubblico, Università Federico II di Napoli
Massimo Cavino, ordinario di Diritto pubblico, Università del Piemonte Orientale di Torino
Alfonso Celotto, ordinario di Diritto costituzionale, Università Roma Tre di Roma
Pietro Ciarlo, ordinario di Diritto costituzionale, Università di Cagliari
Salvatore Cimini, ordinario di Diritto amministrativo, Università di Teramo
Salvatore Curreri, professore di Diritto costituzionale, Università Kore di Enna
Firoleto D’Agostino, presidente Tar a riposo
Giovanni D’Alessandro, ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Unicusano di Roma
Enrico Del Prato, ordinario di Diritto privato e già direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Università La Sapienza di Roma
Luigi Di Gregorio, politologo, professore di Scienze politiche, Università della TusciaRoberto Di Maria, ordinario di Diritto costituzionale, Università Kore di Enna
Giampiero Di Plinio, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università Gabriele d’Annunzio di Chieti e Pescara
Claudio Franchini, ordinario di Diritto amministrativo, Università Tor Vergata di RomaTommaso Edoardo Frosini, ordinario di Diritto pubblico comparato e di Diritto Costituzionale,
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
Marco Gervasoni, politologo, professore di Storia contemporanea, Università del MoliseFelice Giuffrè, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università di Catania
Piero Ignazi, politologo, ordinario di Politica comparata, Università di Bologna
Fulco Lanchester, ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato, Università La
Sapienza di Roma
Aldo Ligustro, ordinario di Diritto internazionale, Università di Foggia
Isabella Loiodice, ordinario di Diritto pubblico comparato, Università Aldo Moro di Bari
Gianfranco Macrì, professore di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Salerno
Vincenzo Mannino, ordinario di Diritto pubblico romano, prorettore Università Roma 3 di Roma
Stefano Mannoni, ordinario di Storia del diritto medievale e moderno, Università di FirenzeFrancesco Marini, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università Tor Vergata di RomaCarlo Mirabile, professore di Diritto commerciale, Università La Sapienza di RomaAlessandro Morelli, ordinario di Diritto Costituzionale Università di Messina
Ida Angela Nicotra, ordinario di Istituzioni di Diritto costituzionale, Università di CataniaValerio Onida, presidente emerito della Corte Costituzionale
Gianfranco Pasquino, politologo, professore emerito di Scienza politica, Università di BolognaFrancesco Paterniti, professore di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Catania
Pier Luigi Petrillo, ordinario di Diritto comparato, Università Unitelma Sapienza di Roma
Cesare Pinelli, ordinario di Diritto pubblico, Università La Sapienza di Roma
Anna Poggi, ordinario di diritto costituzionale, Università di Torino
Daniele Porena, professore di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Perugia
Ezechia Paolo Reale, segretario generale Istituto internazionale per il diritto penale e i diritti umani, Siracusa
Maria Grazia Rodomonte, professore di Diritto pubblico comparato, Università La Sapienza di Roma
Leopoldo Sambucci, ordinario Diritto commerciale, Università di Foggia
Salvatore Sfrecola, presidente Associazione Giuristi di amministrazione, RomaGiuliana Stella, ordinario di Dottrina dello Stato, Università Federico II di NapoliFabrizio Tigano, ordinario di Diritto amministrativo, Università di Messina
Vincenzo Tondi della Mura, ordinario di Diritto Costituzionale, Università del Salento
Daniele Trabucco, professore di Diritto costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato, Libera Accademia degli Studi di Bellinzona/Centro Studi Superiori INDEF di Bellinzona
Michele Troisi, professore di Istituzioni di Diritto pubblico, Università del SalentoFausto Vecchio, professore di Diritto costituzionale, Università Kore di EnnaGiuseppe Vecchio, ordinario di Diritto privato, Università di Catania
Claudio Zucchelli, presidente aggiunto onorario del Consiglio di Sato