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Iran: teocrazia sì, ma fino a un certo punto

Giorgio Cataldo: ecco l'architettura istituzionale di Teheran

by Giorgio Cataldo*
19 Giugno 2025
in Esteri
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Le agenzie di stampa hanno diffuso la notizia secondo cui la Guida Suprema dell’Iran Ali Khamenei avrebbe trasferito i poteri esecutivi ai Pasdaran, cioè al Corpo dei Guardiani della Rivoluzione, il gruppo militare che ha esercitato un ruolo decisivo durante la Rivoluzione khomeinista del ’79 e che tuttora svolge compiti e funzioni a tutela dei principi della stessa Rivoluzione (art. 150).

Se confermata, si tratterebbe di una decisione emergenziale che non è formalmente prevista dalla Costituzione iraniana, la quale invece prevede, in astratto, procedure di natura differente che si rivelano altrettanto confacenti alla delicata fase che sta attraversando la Repubblica.

Una prima procedura è quella dell’affidamento della responsabilità dei doveri della Guida, in caso inabilità temporanea, a un Consiglio provvisorio composto dal Presidente della Repubblica, dal Presidente dell’Organo Giudiziario e da uno dei giuristi del Consiglio dei Guardiani eletto dal Consiglio per il Discernimento dell’Interesse Superiore dello Stato (art. 111). È da specificare che il Consiglio dei Guardiani (da non confondere col Corpo dei Guardiani succitato) svolge una funzione simile a quella di un giudice costituzionale, verificando la compatibilità delle norme approvate dall’Assemblea parlamentare alla Costituzione e ai precetti dell’Islam (art. 94); invece, il Consiglio per il Discernimento dell’Interesse Superiore dello Stato è una sorta di “super” giudice costituzionale, in quanto, fra le altre competenze, dirime i contrasti di vedute fra il Consiglio dei Guardiani e l’Assemblea (art. 112).

Una seconda procedura è quella del coinvolgimento del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, istituito con lo scopo di garantire l’interesse nazionale e proteggere la Rivoluzione Islamica, l’integrità territoriale e la sovranità nazionale (art. 176). Tale organo è stato centrale durante l’emergenza del coronavirus e la sua particolarità è data dalla non necessaria pubblicazione delle decisioni sulle fonti di cognizione ufficiali, rendendosi sufficiente, per l’entrata in vigore, l’assenso della Guida (e, magari, l’informale comunicazione mediante mezzi di telecomunicazione).

Una terza procedura è la proclamazione della legge marziale e la formazione di un governo militare, le cui decisioni hanno validità provvisoria, dovendo essere convertite dall’Assemblea (un po’ come il nostro decreto-legge) (art. 79).

La situazione concreta attuale è sembrata apparire così atipica da indurre la Guida Suprema ad affidare i poteri esecutivi ai Pasdaran, in deroga alla Costituzione stessa, se le informazioni che ci sono pervenute sono veritiere.

 

Un’occasione per comprendere la particolare “teocrazia” islamica

 

L’intero quadro sommariamente descritto, rispetto tanto alle procedure previste in astratto quanto alla decisione in concreto che pare esser stata adottata, è d’interesse, fra le altre cose, perché consente di osservare l’ordinamento iraniano oltre la semplice definizione di “teocrazia”.

È vero che l’elemento religioso è una costante nel funzionamento degli organi che sono stati citati, ma:

– i Pasdaran sono militari rivoluzionari, non certo esponenti del clero.

– il Consiglio dei Guardiani è composto da 6 giuristi islamici (fuqaha) nominati dalla Guida Suprema e da 6 giuristi laici nominati dall’Organo giudiziario su proposta dell’Assemblea (a sua volta composta da laici e da chierici).

– il Consiglio per il Discernimento dell’Interesse Superiore dello Stato è composto da membri di svariata estrazione (giuristi, militari, chierici, politici, ecc…), nominati dalla Guida.

– il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale è composto dai vertici dei tre Poteri dello Stato, dal Comandante del quartier generale delle forze armate, dal responsabile della programmazione economica e finanziaria, da due rappresentanti scelti dalla Guida, dai ministri degli Affari Esteri, degli Interni e dei Servizi d’Informazione, dal Comandante Generale delle Forze Armate e dei Guardiani delle Rivoluzione.

– la stessa Guida Suprema, che è un chierico autorevolissimo, è eletta da un Consiglio di esperti, i cui membri sono a loro volta eletti dal popolo fra esponenti di diversa estrazione (giuristi, militari, chierici, politici, ecc…) (art. 107)!

La Guida Suprema – l’unico che è stato eletto a tale carica è l’attuale Ali Khamenei, successore di Ruhollah Khomeini, la cui carica era invece perpetua – è riconosciuta come un giurista chierico esperto in grado di interpretare i precetti dell’Islam.

 

Un ordinamento in attesa di una teocrazia

 

L’intero ordinamento costituzionale iraniano potrebbe essere definito addirittura come provvisorio in assenza di una teocrazia autentica. L’Iran è una nazione sciita. Lo sciismo è la seconda maggiore corrente dell’Islam. La prima corrente è quella più largamente diffusa, il sunnismo. Come è risaputo, queste due grandi tradizioni si dividono circa la successione dell’autorità del Profeta Maometto. Gli sciiti la fanno discendere dalla figlia Fatima e dal cugino, suo sposo, Alī ibn ʾAbī Ṭālib, considerato il primo Imam (guida). I sunniti invece rifiutano tale ragionamento, guardando alla moglie di Maometto e – per semplificare – considerano degno di essere proclamato Imam qualunque persona.

Ciò ha ricadute sul piano giuridico-istituzionale rispetto al governo della comunità islamica. Il sunnismo fa coincidere la guida religiosa con quella secolare. In questo caso il termine «teocrazia» appare decisamente calzante. Lo sciismo, invece, reputa necessaria una figura direttamente discendente dalla linea diretta di Alī. Qui, però, il problema, di estremo fascino per la sua portata escatologica: il dodicesimo Imam si sarebbe occultato nel nono Secolo per sfuggire alle persecuzioni del califfato sunnita. Ciò ha fatto venir meno una legittimazione di qualsiasi guida politica. Da secoli, dunque, gli sciiti accettano obtorto collo le autorità politiche governanti. Per l’Iran, tuttavia, Ruhollah Khomeini elaborò la teoria del «giurista esperto»: deve governare una persona autorevole che sappia interpretare i precetti dell’Islam nella maniera più coerente possibile (ma mai perfetta), in attesa del ritorno dell’Imam. Su queste basi venne fatta la Rivoluzione del ’79 (destituendo lo Shah dell’allora Persia) e si regge l’attuale assetto costituzionale.

 

Letture consigliate:

  1. Cantaro – F. Losurdo, “Secolarizzazione” e “desecolarizzazione” negli ordinamenti giuridici islamici, in Dir. pubbl. comp. eur., 2/2014;
  2. De Grazia, Fonti del diritto e fattore religioso. Aspetti di diritto costituzionale comparato. Israele, Iran, Città del Vaticano, Napoli, 2013;
  3. Khomeini (1995-2000), Il governo islamico o l’autorità spirituale del giuriconsulto, trad. it. a cura di A. Cancian, Rimini, 2006;

P.L. Petrillo, Iran, Bologna, 2008;

A.R. Jalali, Alcune particolarità sulla forma di governo della Repubblica Islamica dell’Iran da Khomeini a Rouhani, in DPCE Online, 1/2015;

(se si vuole), G. Cataldo e A.R. Jalali, La stabilità istituzionale come principio supremo dell’ordinamento iraniano nelle misure di contrasto al Coronavirus, in DPCE Online, 2/2020.

*Docente a contratto di Istituzioni di diritto pubblico, Università del Salento

Giorgio Cataldo*

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Tags: Iranislamkhameneisciititeocrazia

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