
Il giurista e filosofo Agostino Carrino, nel magistrale saggio Le ragioni di Creonte. Sul moralismo politico (Edizioni La Nave di Teseo, 2024, euro 19) rileva: “È un fatto che proprio nel momento in cui da più parti si è rivendicata l’interpretazione del concetto di sovranità nella chiave di un concetto storicamente superato, legato alle guerre di religione prima e allo Stato territoriale poi, il discorso sulla sovranità sia esploso nel linguaggio quotidiano: chi, infatti, si è schierato a favore dell’Ucraina contro la Federazione Russa, lo ha fatto rivendicando il diritto intangibile dello Stato ucraino ad essere sovrano nei e sui suoi territori. La sovranità è stata anteposta allo stesso principio di autodeterminazione, per evitare che in base a questo principio si potesse mettere in discussione la sovranità ucraina su territori dove pure la maggioranza degli abitanti è di lingua russa”.
In direzione trasversale e contraria

La questione ucraina da qualche anno divide trasversalmente partiti e organi di stampa, ma ogni discorso dovrebbe cominciare dal riconoscere che:
1) l’Ucraina non è uno Stato nazionale, come l’Italia o la Francia, ma uno Stato multietnico;
2) al suo interno vive una forte minoranza russa, che, a ragione o a torto, non vuole essere governata da Kiev;
3) la Federazione russa (sempre a ragione o a torto) teme un’alleanza militare come la Nato “alle porte di casa”.
Sovranità sì e sovranita no
L’Europa, che ha giustamente condannato l’invasione dell’Ucraina, ma richiamandosi al <concetto storicamente superato> della sovranità dello Stato, non avrebbe potuto rivendicare quello mazziniano di autodeterminazione dei popoli, imponendo a Zelensky un referendum – controllato dall’Onu – per accertare le opzioni statali delle varie etnie culturali ucraine?
L’Europa no, non esiste…
Sennonché l’Europa non esiste, giacché, come scrive Carrino, “una Unione politica non si costruisce sui bisogni della finanza, del mercato, che per natura non conoscono confini, bensì sulla convergenza di interessi dettati innanzitutto dalla sicurezza (e dalla potenza), la quale presuppone l’idea di una istituzione che sia strutturalmente politica e che quindi consideri come il prius fondativo e legittimante, non una “costituzione”, bensì l’organizzazione politica e quindi il criterio derivato dalla omogeneità politica della entità agente”.
Il Giornale della Liguria e del Piemonte
*Professore Emerito di Storia delle dottrine politiche Università degli Studi di Genova